Conversioni

Conversione di Patenti

Obbligo conversione solo per patenti rilasciate senza scadenza temporale o per patenti scadute di
validità, per i cittadini UE o SEE residenti in Italia, prima che siano trascorsi 2 anni dal momento in cui ci si è trasferita la residenza nel territorio nazionale, se prive di scadenza,
prima della scadenza negli altri casi.

Obbligo di conversione anche nel caso il titolare sia sottoposto a REVISIONE (visita medica o esami)

LIBERA CIRCOLAZIONE CON PATENTE RILASCIATA DA STATO MEMBRO UE O SEE

Le patenti di guida rilasciate da uno Stato membro UE o SEE sono a tutti gli effetti riconosciute
reciprocamente da tutti gli altri Stati membri, quindi, consentono la circolazione sul territorio nazionale
senza limitazioni temporali anche nel caso in cui il titolare abbia stabilito la propria residenza in Italia. Per tali abilitazioni di guida, infatti, non vi è obbligo di conversione come, invece, è disposto per le patenti
rilasciate da Stati extra UE o extra SEE.


Il principio del reciproco riconoscimento trova piena e completa applicazione sia per le patenti rilasciate in
conformità alle disposizioni delle direttive in materia, sia per quelle che non lo sono ed implica il
riconoscimento integrale di tutti i diritti attribuiti al titolare della patente conformemente alle disposizioni
nazionali in vigore al momento del suo rilascio.


Il possesso di una patente di questo tipo, perciò, non impone mai il possesso di una traduzione ufficiale o
di un permesso internazionale di guida, neanche nel caso in cui il documento non sia conforme alle
indicazioni contenute nelle direttive comunitarie o nelle convenzioni internazionali.

Infatti, il reciproco riconoscimento è sinonimo di conoscenza dei contenuti e delle caratteristiche di tutte le
patenti, anche se sono redatte in lingua locale e non presentano numerazione o caratteristiche conformi a
quelle richieste dalle norme comunitarie o internazionali.


Regno Unito e Irlanda del Nord. Effetti della c.d. Brexit
Dall’1.2.2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non fa più parte dell’UE.
Per gestire la c.d. Brexit in maniera ordinata, a tutela di cittadini e imprese, l’Accordo 24.1.2020 sul recesso,
prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020.


La Conversione di patenti UE o SEE può comunque essere richiesta volontariamente;


Sono Necessari:

– Certificato medico in bollo, con fotografia, di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
della domanda (rilasciato da uno dei sanitari indicati nell’art. 119 c. 2 CDS). –se la patente è scaduta
o priva di scadenza-

– 2 fotografie formato tessera uguali a capo scoperto e di data recente (non oltre 6 mesi).
– Patente comunitaria in originale in visione ( e per eseguire fotocopia fronte/retro).
– Firma autografa.

– Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante attuale residenza e data (giorno, mese, anno)
e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia (redatta su apposito modulo,
moduloresidenzaconversioni)


Conversione Patente Extra UE o SEE

I titolari di patente di guida rilasciata da uno stato Etra UE o extra SEE possono guidare in Italia veicoli
previsti nella patente posseduta a condizione che:
– Non siano residenti in Italia da oltre 1 anno.

– La patente sia rilasciata da uno Stato con cui l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali in materia di
patenti.

-La patente sia accompagnata da Permesso Internazionale di Guida o da traduzione giurata delle
stessa in assenza di accordi bilaterali in materia di patenti

-La patente sia in corso di validità temporale.


La conversione della Patente rilasciata da Stati Extra UE o extra SEE può avvenire senza obbligo di Esami:

-Se la patente di guida è rilasciata da uno Stato con cui l’Italia abbia stipulato accordi bilaterali in
materia di patenti.

-Se il titolare è residente in Italia da non oltre 4 anni al momento della presentazione della
domanda.


A questa pagina Web l’elenco dei paesi con cui l’Italia ha stipulato accordi bilaterali in materia di patenti:

http://lnx.dgtnordovest.it/joomla/images/file_pdf/elencostati_aprile2018

Sono necessari:
– 2 fotografie formato tessera uguali a capo scoperto e di data recente (non oltre 6 mesi).
– Certificato medico in bollo, con fotografia, di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
della domanda (rilasciato da uno dei sanitari indicati nell’art. 119 c. 2 CDS).
– Patente di guida posseduta in corso di validità in visione ( e per eseguire fotocopia).
– Traduzione Giurata della patente da convertire.
– Carta di Identità e Permesso/Carta di Soggiorno in originale (per eseguire fotocopia)
– Codice Fiscale/Tessera Sanitaria (per eseguire fotocopia)
– Dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante attuale residenza e data (giorno, mese, anno)
e luogo di prima acquisizione della residenza in Italia (redatta su apposito modulo,
moduloresidenzaconversioni)
– Eventuali altri documenti previsti da specifico accordo bilaterale.


Conversioni di patenti militari e di altri corpi dello Stato

Chi ha conseguito una patente rilasciata dalle forze armate o dalle forze dell’ordine (compresi Vigili del
Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Protezione Civile, NATO, Guardia di Finanza, Corpo della Polizia
Penitenziaria) oppure dalla Croce Rossa Italiana può guidare esclusivamente veicoli appartenenti alle
rispettive amministrazioni.


Per poter guidare anche veicoli civili (della stessa categoria ai quali si è abilitati
dalla patente militare) senza dover sostenere nuovamente l’esame, è necessario richiedere la conversione
della patente militare in patente civile. Lo impone il Codice della strada in base all’articolo 138.
Questa avviene secondo una tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti insieme al Ministero della Difesa e agli Altri Corpi dello Stato. Può essere richiesta durante la
permanenza in servizio oppure entro 1 anno dal congedo o cessazione del servizio.


Sono Necessari:

– 2 fotografie formato tessera uguali a capo scoperto e di data recente (non oltre 6 mesi).
– Certificato medico in bollo, con fotografia, di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione
della domanda (rilasciato da uno dei sanitari indicati nell’art. 119 c. 2 CDS).
– Carta di Identità (se riportante l’attuale indirizzo di residenza), altrimenti Dichiarazione sostitutiva
di Certificazione della Residenza (redatta su apposito modulo
http://www.dgtnordovest.it/file_pdf/res46.445.pdf)
– Codice Fiscale/Tessera Sanitaria (per eseguire fotocopia)
– Patente Civile posseduta in originale (per eseguire fotocopia)


Per i Militari in Congedo:
dichiarazione del comando che ha rilasciato la patente (Allegato N)
fotocopia del foglio di congedo illimitato e originale in visione (oppure autocertificazione redatta su
apposito modulo http://www.dgtnordovest.it/file_pdf/AUTOCERT_CONVMIL.pdf)


Per i Militari in Servizio:
Nulla Osta rilasciato dal Comando di appartenenza che conterrà:
Dichiarazione di Servizio del Corpo di appartenenza.
Copia autenticata della patente militare


N.B. Per le patenti di Cat. C1, C, D1 e D sarà necessario documentare (con dichiarazione del Corpo di
appartenenza la Massa o il Numero dei posti del veicolo Militare che si è usato per gli esami di guida, in
assenza di queste indicazioni verrà assegnata la Cat. C1 o D1)

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