Duplicati

Duplicato di Patente

Il duplicato della patente è soggetto a procedure diverse a seconda che sia richiesto a seguito di:


Smarrimento;

Sottrazione o Furto;

Distruzione;


In questi casi, il titolare deve presentare entro quarantotto (48) ore denuncia agli organi di polizia,
compilando l’apposito modulo.
Gli organi di polizia si collegano telematicamente all’anagrafe nazionale degli abilitati (ANA) presso
il CED “Motorizzazione”. Se dall’interrogazione:

risultano i dati della patente: viene rilasciato un permesso provvisorio di guida valido fino al momento
della consegna del nuovo documento di patente e il denunciante viene informato che il duplicato della
patente sarà spedito al suo indirizzo di residenza a cura dell’Ufficio centrale operativo (UCO) del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (a mezzo assicurata a pagamento).

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio di guida, la patente identificata nella denuncia non è più valida, il denunciante deve
fornire al momento della denuncia:
-2 fototessera (identiche, recenti, a capo scoperto, sfondo bianco) e compilare un apposito modulo in
triplice copia riportando i dati di un documento di riconoscimento in corso di validità.
non risultano i dati della patente o se la patente da duplicare è scaduta di validità:

l’autorità che ha ricevuto la denuncia non ritira le foto e restituisce al denunciante solo una copia della dichiarazione che
vale come permesso di guida limitato e lo invita a recarsi all’UMC per il prosieguo della pratica (la domanda
può essere inoltrata a partire dal 15° giorno successivo alla denuncia), sono necessari:
-2 fototessera (identiche, recenti, a capo scoperto, sfondo bianco);
-Permesso provvisorio di guida (copia della denuncia rilasciata dall’autorità di Pubblica Sicurezza);
-Documento di riconoscimento (in corso di validità);
-Firma autografa.
Solo in caso di patente scaduta di validità.

Deterioramento o distruzone parziale (alcuni dati siano mancanti o illeggibili):

il duplicato della patente può essere richiesto alla nostra autoscuola, sono necessari:
-2 fototessera (identiche, recenti, a capo scoperto, sfondo bianco);
-Patente in visione (per eseguire fotocopia);
Nel caso di dati anagrafici o di residenza discordanti – Carta di Identità in corso di validità in visione (per
eseguire fotocopia) e Codice Fiscale /Tessera Sanitaria in visione (per eseguire fotocopia)
Suggeriamo in caso di scadenza a breve (1 anno o poco più) anche – Certificato Medico (rilasciato da medico
abilitato ai sensi Art.119 c.2 C.d.S )
-Firma autografa.

Conferma di validità della patente:

rinviamo ad apposita procedura che potete trovare qui. (link
alla pagina Rinnovo Patente)

Declassamento:

(riclassificazione) o riduzione della validità temporale della patente a seguito
visita della CML: nel caso in cui il titolare intenda rinunciare ad un abilitazione posseduta e avere
una abilitazione inferiore (ad esempio da patente di cat. C a patente di cat.B, solitamente questa
formalità coincide con il rinnovo di validità della patente) o quando si debba, per requisiti psico/fisici,

riclassificare la patente posseduta in patente speciale (in questo caso la CML richiede la prova
pratica di guida con l’ingegnere dell’UMC componente la CML stessa) oppure nel caso di ridotta
validità temporale per revisione patente a seguito di infrazione agli artt.186, 186-bis e 187, il
duplicato della patente deve essere richiesto all’UMC.

Sono necessari:

-2 fototessera (identiche, recenti, a capo scoperto, sfondo bianco)

-Patente in visione (per eseguire fotocopia)

-Nel caso di dati anagrafici o di residenza discordanti – Carta di Identità in corso di validità in visione (per
eseguire fotocopia) e Codice Fiscale /Tessera Sanitaria in visione (per eseguire fotocopia)

-Certificato Medico (rilasciato da medico abilitato ai sensi Art.119 c.2 C.d.S ) per Riclassificazione volontaria

-Certificato Medico (rilasciato da Commissione Medica Locale presso la ASL) per ridotta validità temporale /
rilascio di Patente Speciale

-Firma autografa.

In tutti i casi in cui il Duplicato della patente non deve essere richiesto agli organi di polizia, la nostra Autoscuola è abilitata ad offrire questo servizio, consegnando la documentazione richiesta presso la nostra sede,
oppure chiedendo maggiori informazioni per email all’indirizzo [email protected], o ancora,
compilando l’apposito form e inviandoci i documenti richiesti qui (link al form per dati anagrafici e upload
documenti)


FAQ


Ho perso / mi è stata rubata / ho distrutto, la patente cosa devo fare?

In uno di questi casi, il titolare deve presentare, entro quarantotto ore, dal momento in cui vi accorgete del
fatto, denuncia agli organi di polizia, che vi farà compilare un apposito modulo.


Posso guidare in attesa di avere il duplicato della patente?

Se al momento della denuncia alle autorità di P.S. risultano i dati della patente vi sarà rilasciato un
permesso provvisorio di guida valido sino al ricevimento della nuova patente, se invece non risultano i dati
vi verrà restituita una copia della denuncia resa che varrà come permesso di guida provvisorio di validità
limitata.
Nel caso di duplicato per deterioramento o riclassificazione l’autoscuola rilascerà una Ricevuta sostitutiva
del documento di guida valido 30gg.


Se ritrovo / mi viene restituita la vecchia patente cosa devo fare?

Dal momento della denuncia di Smarrimento/Furto/Distruzione o dall’inoltro alla Motorizzazione della
domanda di Duplicato la vecchia patente perde la sua validità, deve pertanto essere distrutta.


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