CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE (C.Q.C.)

Per l’iscrizione ai corsi di qualificazione di tipo CQC organizzati presso l’autoscuola, il candidato deve essere in
possesso della patente di categoria B, quindi dovrà avere un età minima di 18 anni;

 

deve aver ottenuto il foglio rosa per la patente della categoria presupposta dalla CQC prima di svolgere la parte pratica del corso. Questo nel caso in cui il conseguimento della CQC sia contestuale al conseguimento della patente superiore da utilizzare (C, CE, C1, C1E, D, DE, D1, D1E).

 

Superato l’esame, si ottiene un CAP (certificato di abilitazione professionale) che attesta la qualificazione iniziale di tipo CQC e gli consente di conseguire la patente presupposta dalla CQC (quella per cui si sta conseguendo l’abilitazione professionale).

 

Sono obbligati a conseguire la CQC e rinnovarla periodicamente, coloro che intendono svolgere  l’attività di guida su strada aperta all’uso pubblico per mezzo di veicoli per i quali è necessaria una patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, C1E o CE, D1, D1E, D o DE effettuata da:

-cittadini italiani;

-cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

-cittadini di un Paese terzo dipendenti di un’impresa stabilita in uno Stato membro o impiegati presso la stessa.

-L’obbligo è imposto per la circolazione sia in ambito UE che SEE, nell’esercizio di ogni attività di guida, anche non professionale su veicoli per la cui conduzione è richiesta una delle patenti indicate. 

 

Sono fatte salve le esenzioni previste per trasporti non commerciali o particolari.

 

Sono esentati – e quindi non sono tenuti all’assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione CQC, perché non ricompresi nel campo di applicazione della disciplina, i conducenti dei veicoli:

-la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;

-ad uso delle Forze armate, della Protezione civile, dei Vigili del fuoco e delle forze di Polizia o messi a loro disposizione, quando il trasporto è effettuato in conseguenza di compiti assegnati a tali servizi;

-sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione;

-nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;

-per i quali è necessaria una patente di categoria D1 o D e che sono guidati senza passeggeri dal personale di manutenzione verso o da un centro di manutenzione ubicato in prossimità della più vicina sede di manutenzione utilizzata dall’operatore del trasporto, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente;

-utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;

-utilizzati per il trasporto di aiuti umanitari a fini non commerciali solo nell’ambito emergenze o missioni di
salvataggio;

-utilizzati per esercitazioni di guida o nel corso degli esami ai fini del conseguimento della patente o della CQC a condizione che il conducente sia accompagnato da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare della qualificazione professionale richiesta;

-utilizzati da soggetti che frequentano una formazione alla guida supplementare nell’ambito dell’apprendimento sul lavoro, a condizione che il conducente sia accompagnato da un istruttore di guida o da un’altra persona titolare della qualificazione professionale richiesta; durante la guida, i conducenti possono essere anche impiegati per il trasporto di merci o passeggeri a fini commerciali;

-che operano in zone rurali per approvvigionare l’impresa stessa del conducente che non offre servizi di trasporto, quando il trasporto è occasionale e non incide sulla sicurezza stradale. Il trasporto può essere considerato occasionale solo quando il conducente non ha la qualifica di conducente  professionale (e, quindi, non è assunto come autista) e purché la specifica attività di autotrasporto non costituisca la fonte principale di reddito. Il trasporto, tuttavia, non può essere eccezionale ai sensi dell’art. 10 CDS; sostanzialmente, si tratta di attività di trasporto di merci in conto proprio, in ambito locale, che non interessa i centri urbani più grandi e che è funzionale all’approvvigionamento di un’impresa che non svolge attività professionale di autotrasporto;
-utilizzati o noleggiati senza conducente da imprese agricole, orticole, forestali, di allevamento o di pesca per il trasporto di merci nell’ambito della loro attività di impresa, salvo che la guida non rientri nell’attività principale del conducente o superi la distanza di 50 km dal luogo in cui si trova l’impresa proprietaria del veicolo o che l’ha preso a noleggio o in leasing;
-utilizzati per trasporti non commerciali di passeggeri o di cose;
-che trasportano materiale o attrezzature o macchinari, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.

Le ultime tre deroghe enunciate riguardano soprattutto i veicoli adibiti al trasporto in conto proprio per i quali, tuttavia, le esenzioni non trovano applicazione qualora:

-i conducenti siano assunti con la qualifica di autista;
-quando esercitino attività di trasporto scolastico, svolto con scuolabus o miniscuolabus.

 

I corsi per il conseguimento della CQC si suddividono in:

 

corso di qualificazione iniziale ordinaria della durata complessiva di 280 ore di cui 260 ore di corso teorico e 20 ore di corso pratico.

 

corso di qualificazione iniziale accelerata della durata complessiva di 140 ore, di cui 130 ore di corso teorico e 10 ore di corso pratico.

 

Differenze tra corso di qualificazione ordinaria e corso di qualificazione accelerata:

-Per i candidati che non possiedono il requisito d’età e vogliono guidare tutto e subito si potrà scegliere il corso di qualificazione ordinario della durata di 280 ore, tramite il quale non si dovranno rispettare i limiti di massa e di numero di passeggeri trasportabili previsti per chi invece sceglierà il corso accelerato di 140 ore. Nello specifico:

Limiti corso accelerato:
Per le patenti di categoria C – CE si potranno condurre veicoli aventi una massa massima di 7,5 tonnellate, pur conseguendo tali categorie di patenti in deroga al requisito d’età e quindi a 18 anni anziché 21. Una volta compiuti 21 anni si potranno guidare i veicoli per cui si è abilitati senza limitazioni.
Mentre il candidato che avrà conseguito la patente D a 21 anni, frequentando un corso accelerato CQC potrà condurre esclusivamente autobus per tratte inferiori ai 50km oppure minibus con meno di 16 posti.

Corso ordinario:
Corso adatto a chi vorrà conseguire la patente di categoria D all’età di 21 anni senza dover attendere il compimento dei 24. In questo caso, frequentando il corso della durata di 280 ore non si avranno limitazioni per la conduzione dei veicoli a cui abilita la patente D.

Documenti necessari per l’iscrizione:

Fotocopia patente
– Due fototessera per il duplicato patente-CQC
– Firma

 

FAQ

Come posso iscrivermi?

 

Dovrai recarti presso la sede della nostra autoscuola in Via Mariano IV n°24 per consegnare i documenti

necessari all’iscrizione. (Oppure inviarli tramite il nostro portale)

 

Per conseguire la CQC devo avere qualche altra patente?

 

Per poter accedere al corso per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente bisognerà

essere in possesso della patente B.

 

Posso conseguire la patente superiore (C – D) contestualmente alla CQC?

 

Sì, la CQC può essere conseguita contemporaneamente alla patente superiore, prima di poter effettuare la
parte di guida compresa nel programma sarà necessario possedere il foglio rosa, il quale, verrà rilasciato il
giorno dopo aver superato l’esame di teoria della patente superiore.

 

Posso conseguire la patente superiore prima dell’età prevista?

 

Iscrivendoti presso la nostra autoscuola potrai accedere ad un corso di qualificazione iniziale, ordinario o
accelerato, possedendo soltanto la patente B pur non avendo il requisito d’età richiesto per la categoria di
patente superiore che si intende conseguire.

Infatti, potrai iscriverti ad un corso di qualificazione iniziale, ordinario o accelerato:

 

-dai 18 anni per il conseguimento di una CQC per il trasporto di cose;

 

-dai 21 anni per il conseguimento di una CQC per il trasporto di persone;

 

Potrai frequentare anche tutto il corso di qualificazione iniziale, con esclusione della parte relativa alle ore
di guida individuale per poi sostenere l’esame di teoria per il conseguimento della patente di categoria:

 

– C con requisito anagrafico minimo in deroga (18 anni invece di 21),

 

-D con requisito anagrafico minimo in deroga (21 anni invece di 24);

 

Dopo l’esame di teoria potrai ottenere il rilascio del foglio rosa, che consente di esercitarsi alla guida di veicoli di categoria corrispondente a quella per la quale avrai sostenuto l’esame stesso;
quindi avrai la possibilità di completare il corso di qualificazione iniziale di tipo CQC sostenendo il relativo
esame;
otterrai a riprova dell’acquisita idoneità all’esame per la qualificazione di tipo CQC un CAP (Certificato di
Abilitazione Professionale che attesta la qualificazione professionale CQC) in bollo rilasciato dalla
Motorizzazione.
Infine potrai sostenere l’esame pratico, al cui esito positivo otterrai una patente di categoria:

 

-C con requisito anagrafico minimo in deroga (18 anni invece di 21),

 

-D con requisito anagrafico minimo in deroga (21 anni invece di 24).